Agevolazioni fiscali

Al settore dei serramenti sono applicabili tre tipi di detrazioni fiscali:

  • ECOBONUS, ovvero la detrazione sulle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
  • BONUS CASA: la detrazione sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • BONUS SICUREZZA, ossia le detrazioni sulle spese per gli interventi atti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.

 

Ecobonus

L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:

• l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
• l’acquisto e posa in opera di schermature solari
• l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Bonus casa

L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è pari al 50% e il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.


Bonus sicurezza

Molti non sanno che esiste un vero e proprio bonus per la sicurezza degli immobili, in favore dei proprietari ed anche di chi ha a diverso titolo la disponibilità dei locali, come gli usufruttuari e gli inquilini: vediamo cos’è e come funziona questa agevolazione, e quanto fa risparmiare sulla spesa.

Il cosiddetto bonus sicurezza rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni, che consente la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili, fino ad un massimo di 96.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’agevolazione con detrazione Irpef al 50% sarà in vigore per gli interventi sostenuti e pagati fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe.

Possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dal bonus sicurezza (e dal bonus ristrutturazioni in senso ampio) i proprietari ed i titolari di diritti reali o di godimento sugli immobili ove si effettuano i lavori: quindi sono ammessi anche l’usufruttuario, l’inquilino, il comodatario.

Inoltre, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e siano gli intestatari dei bonifici di pagamento e delle fatture emesse dalle imprese per i lavori svolti, i familiari conviventi del proprietario, possessore o detentore degli immobili in cui sono stati eseguiti gli interventi, i componenti dell’unione vivile ed i conviventi di fatto.

Gli interventi fiscalmente agevolati che rientrano nel bonus ristrutturazioni sono quelli compiuti sugli immobili per l’installazione di dispositivi antifurto, sistemi di videosorveglianza, porte blindate, grate alle finestre, tapparelle metalliche, vetri antisfondamento, cancellate, recinzioni, rilevatori antifumo e sistemi anti-incendio.

In linea generale, il bonus ristrutturazioni è previsto per gli interventi compresi nell’elencazione del Testo unico dell’edilizia riguardanti la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici adibiti ad uso residenziale, di qualsiasi categoria catastale, e sulle loro pertinenze, come i giardini e i box auto.

Come viene ripartita la detrazione

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Comulabilità con la detrazione IRPEF per il risparmio energetico

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
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